la Costituzione federale1 sia modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4
4 La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.
Art. 197 n. 132
- Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)
1 Nove mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, i medici devono concedere alla donna incinta almeno un giorno di riflessione prima di un’interruzione di gravidanza. Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.
2 I medici forniscono alla donna incinta una guida di tutti i centri di consulenza e assistenza attivi a livello cantonale nonché di quelli attivi a livello nazionale che offrono aiuto psicologico, finanziario o materiale.
1 RS 101; 2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.